Il principio di sussidiarietà valorizza i soggetti che operano aiutando lo stato, il pubblico, a realizzare il bene comune. Il pubblico, poichè riconosce che non può intervenire direttamente in tutte le situazioni, sovvenziona e incentiva l'intervento, secondo il principio di “utilità sociale”, di enti privati ed associazioni.
La funzione pubblica non dipende dalla natura giuridica di chi la svolge, ma dalla natura dell'azione svolta. Laddove un soggetto opera non solo nel proprio interesse costituendo, laddove il pubblico non è in grado di arrivare, realtà sociali utili a tutti, è sussidiario all'azione pubblica.
Noi riteniamo che tale principio sia stato a lungo distorto in favore di pochi.
Se non possiamo intervenire sulle scelte adottate a livello Regionale, possiamo però attivarci perché la distribuzione delle risorse comunali, ad esempio alle scuole, ma anche alle associazioni e ad altri enti che svolgono attività realmente di utilità realmente sociale, sia corretta.
Nel caso il pubblico non assolva appieno nel suo compito di garantire risposte adeguate alla domanda (ad esempio nell'offrire un numero di posti adeguato nelle scuole, così come nei centri estivi, così come in altri servizi educativi e alla persona), il Comune provvederà a sovvenzionare organizzazioni che sul territorio sono in grado di essere sussidiarie per facilitare a tutti l’accesso alle opportunità.
Diversamente il contributo non avrebbe ragione, poiché non sussisterebbe la condizione di utilità nell'interesse generale.
Se non possiamo intervenire sulle scelte adottate a livello Regionale, possiamo però attivarci perché la distribuzione delle risorse comunali, ad esempio alle scuole, ma anche alle associazioni e ad altri enti che svolgono attività realmente di utilità realmente sociale, sia corretta.
Nel caso il pubblico non assolva appieno nel suo compito di garantire risposte adeguate alla domanda (ad esempio nell'offrire un numero di posti adeguato nelle scuole, così come nei centri estivi, così come in altri servizi educativi e alla persona), il Comune provvederà a sovvenzionare organizzazioni che sul territorio sono in grado di essere sussidiarie per facilitare a tutti l’accesso alle opportunità.
Diversamente il contributo non avrebbe ragione, poiché non sussisterebbe la condizione di utilità nell'interesse generale.
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