Dobbiamo apprendere dai giornali (purtroppo!) le intenzioni della maggioranza di centrodestra circa l'imminente Consiglio Comunale Aperto sui temi della sicurezza urbana.
Ad oggi infatti - nonostante un'espressa richiesta inviata giovedì sera dal Capogruppo Giuranna al Presidente del Consiglio Comunale Torraca - l'ordine del giorno che la maggioranza sottoporrà al voto del Consiglio non è stato ancora reso noto alle forze politiche di opposizione.
Dai dettagli apparsi tra venerdì e sabato sul Notiziario e, soprattutto, sul Cittadino sembrerebbe che il testo della maggioranza faccia un po' di confusione (forse voluta), mescolando caratteristiche del Controllo di vicinato con soluzioni più simili alle ronde, come i cosiddetti VOT - Volontari Osservatori del Territorio (proposti dalla Lega a Torre Bondone e altrove).
Attendiamo di leggere il testo dell'ordine del giorno proposto dalla
maggioranza (possibilmente prima della riunione della Commissione
Capigruppo prevista per martedì pomeriggio).
Diciamo subito che a noi le soluzioni pasticciate o ambigue piacciono poco.
La proposta del Controllo di Vicinato, così come formulata dall'omonima associazione, ci sembra chiara e semplice. Soprattutto è chiara la non sovrapponibilità tra l'esperienza del Controllo di vicinato e le ronde padane.
Perché non adottare il marchio originale invece di impegnarsi nell'elaborazione di surrogati di dubbia qualità?
* * *
Dalla pagina facebook dell'associazione Controllo del Vicinato riprendiamo un post sul recente Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14:
Con il D.L. appena emanato il Controllo del Vicinato si attesta ufficialmente fra gli strumenti in mano ai Sindaci per contrastare crimini e degrado urbano ANCHE con il supporto dei privati.
Stralcio del DECRETO-LEGGE 20 febbraio 2017, n. 14, “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”. (17G00030) (GU Serie Generale n.42 del 20-2-2017). Note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/02/2017. (Vedi: Atto completo al link)
Art. 4
SICUREZZA URBANA Definizione
1. Ai fini del presente decreto, si intende per sicurezza urbana il bene pubblico che afferisce alla vivibilita’ e al decoro delle citta’, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree o dei siti piu’ degradati, l’eliminazione dei fattori di marginalita’ e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalita’, in particolare di tipo predatorio, la promozione del rispetto della legalita’ e l’affermazione di piu’ elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni.
Art. 5
Patti per l’attuazione della sicurezza urbana
1. In coerenza con le linee generali di cui all’articolo 2, con appositi patti sottoscritti tra il prefetto ed il sindaco, nel rispetto di linee guida adottate, su proposta del Ministro dell’interno, con accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, possono essere individuati, in relazione alla specificita’ dei contesti, interventi per la sicurezza urbana, tenuto conto anche delle esigenze delle aree rurali confinanti con il territorio urbano.
2. I patti per la sicurezza urbana di cui al comma 1 perseguono, prioritariamente, i seguenti obiettivi:
a) prevenzione dei fenomeni di criminalita’ diffusa e predatoria, attraverso servizi e interventi di prossimita’, in particolare a vantaggio delle zone maggiormente interessate da fenomeni di degrado;
b) promozione del rispetto della legalita’, anche mediante mirate iniziative di dissuasione di ogni forma di condotta illecita, comprese l’occupazione arbitraria di immobili e lo smercio di beni contraffatti o falsificati, nonche’ la prevenzione di altri fenomeni che comunque comportino turbativa del libero utilizzo degli spazi pubblici;
c) promozione del rispetto del decoro urbano, anche valorizzando forme di collaborazione interistituzionale tra le amministrazioni competenti, finalizzate a coadiuvare l’ente locale nell’individuazione di aree urbane su cui insistono musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico, da sottoporre a particolare tutela ai sensi dell’articolo 9, comma 3.
Art. 6
Comitato metropolitano
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, per l’analisi, la valutazione e il confronto sulle tematiche di sicurezza urbana relative al territorio della citta’ metropolitana, e’ istituito un comitato metropolitano, copresieduto dal prefetto e dal sindaco metropolitano, cui partecipano, oltre al sindaco del comune capoluogo, qualora non coincida con il sindaco metropolitano, i sindaci dei comuni interessati. Possono altresi’ essere invitati a partecipare alle riunioni del comitato metropolitano soggetti pubblici o privati dell’ambito territoriale interessato.
2. Per la partecipazione alle riunioni non sono dovuti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.
Art. 7
Ulteriori strumenti e obiettivi per l’attuazione di iniziative congiunte
1. Nell’ambito degli accordi di cui all’ articolo 3 e dei patti di cui all’articolo 5, possono essere individuati specifici obiettivi per l’incremento dei servizi di controllo del territorio e per la sua valorizzazione. Alla realizzazione degli obiettivi di cui al primo periodo possono concorrere, sotto il profilo del sostegno strumentale, finanziario e logistico, ai sensi dell’articolo 6-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, enti pubblici, anche non economici, e soggetti privati.
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